Statuto dell'associazione
 
 

ART.1
E’ costituita in Roma, Via Tembien 13, l’associazione denominata Terracromata. L’associazione è organizzata in forma non riconosciuta,con durata illimitata nel tempo. La sede dell’associazione può essere trasferita senza dover modificare lo statuto associativo.
ART.2
L’associazione è apartitica, aconfessionale, e non ha scopi di lucro. Le finalità dell’associazione sono le seguenti: - diffondere e difendere la cultura dell’arte della ceramica e del lavoro artigianale. - Ampliare e approfondire conoscienze e tecniche di lavorazione della ceramica nel campo artistico e nell’attività espressivo/manuale. - Proporsi come luogo di incontro di aggregazione e di scambio in nome di interessi condivisi nel settore dell’arte e della creatività.
ART.3
L’associazione Terracromata per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere varie attività, in particolare: -Attività didattiche e di formazione: corsi,corsi aggiornamento,laboratori e gruppi di studio e ricerca,pratici e teorici, congruenti all’arte della ceramica dell’attività artistica e artigianale. -Attività culturali: Raccolta e distribuzione materiale divulgativo e attrezzature. Conferenze, seminari, visite guidate, pubblicazioni. Organizzazione mostre, concorsi, eventi riguardanti la ceramica d’arte e la creatività. -Collaborazione con singoli artisti,enti pubblici o privati che perseguono obbiettivi simili o affini. -Attività ricreative L’associazione Terracromata per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali e avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART.4
Sono soci tutti coloro che sottoscrivendo la tessera dell’associazione, partecipano alle attività sociali e condividono lo spirito e le finalità dell’associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. I soci sono classificati in tre distinte categorie: -Soci fondatori: coloro che hanno costituito inizialmente l’associazione. -Soci onorari: persone, enti o istituzioni pubblici o privati che contribuiscono in maniera determinante con contributi economici, o attività in favore dell’associazione, sostenendone lo scopo e la sua valorizzazione. -Soci ordinari : Tutti coloro che frequentano l’associazione usufruendo degli spazi o partecipando alle attività proposte. L’appartenenza all’associazione impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e degli organi competenti statutariamente. Gli associati hanno in particolare il dovere di: - versare la quota associativa annualmente - astenersi da ogni comportamento che ostacoli le attività e le finalità dell’associazione Gli associati hanno diritto a: - partecipare all’assemblea - votare per le cariche sociali - concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
ART.5
Il patrimonio dell’associazione è costituito da: - contributi associativi - contributi da enti e istituzioni pubbliche o private - ricavato dall’organizzazione di manifestazioni ed eventi e dall’erogazione di servizi e prestazioni - lasciti e donazioni - attività commerciali e produttive marginali - ogni altro tipo di entrata
ART.6
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART.7
Gli organi dell’Associazione sono: - l’assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente.
ART.8
L’assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
ART.9
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio direttivo; - approva il bilancio consuntivo; - approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
ART.10
Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Terracromata si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato da: - il presidente; - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Decide insindacabilmente, sull’ espulsione e sui dinieghi di ammissione dei soci.
ART.11
Il presidente dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
ART.12
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ART. 13
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
ART. 14
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.